Attestazioni OIV 2022: le indicazioni di ANAC per l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio

02 Maggio 2022

Logo PAWhistleblowing

Con la delibera n. 201 del 13 aprile 2022 l’Autorità ha fornito tutte le indicazioni utili ad adempiere all’obbligo di pubblicazione al 31 maggio 2022.
In particolare, gli OIV o gli organismi con funzioni analoghe nelle amministrazioni e negli enti di diritto privato che non abbiano un OIV, sono tenuti ad attestare la pubblicazione di specifiche categorie di dati con particolare riguardo alla completezza, alla chiarezza e all’aggiornamento delle informazioni pubblicate.

Chi è tenuto alla pubblicazione dell’attestazione?
Sono tenuti all’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2022 gli OIV, o gli altri organismi con funzioni analoghe:

  • le Pubbliche Amministrazioni, di cui all’art. 2-bis, co. 1, del d.lgs. 33/2013
  • gli enti pubblici economici
  • le società in controllo pubblico, con l’esclusione di quelle quotate
  • le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell’organo d’amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni
  • le società a partecipazione pubblica non di controllo
  • le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato di cui all’art. 2-bis, co. 3, secondo periodo, d.lgs. 33/2013

Quali informazioni sono oggetto di attestazione?
Gli OIV devono attestare la pubblicazione dei dati al 31.05.2022 relativamente alle seguenti tipologie di dati:

Per le pubbliche amministrazioni 
1) Consulenti e collaboratori (art. 15) 
2) Enti controllati (art. 22) 
3) Pagamenti dell'amministrazione (artt. 4-bis, 33, 41, co. 1-bis per amministrazioni e enti del servizio sanitario) 
4) Pianificazione e governo del territorio (art. 39) 
5) Interventi straordinari e di emergenza (art. 42) con esclusivo riferimento alla pubblicazione del Rendiconto della raccolta fondi a sostegno del contrasto all’emergenza epidemiologica da Covid-19, ove ricevuti (art. 99, co. 5, d.l. 34/2020) 
6) Altri contenuti – Prevenzione della corruzione (art. 10 d.lgs. 33/2013, art. 18, co. 5, d.lgs. 39/2013, l. 190/2012)

Per gli enti pubblici economici, società e enti di diritto privato in controllo pubblico
1) Consulenti e collaboratori (artt.15 e 15-bis) 
2) Enti controllati (art. 22) 
3) Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (artt. 26 e 27) 
4) Bilanci (art. 29) 
7) Pagamenti (artt. 4-bis e 33) 
8) Altri contenuti – PTPCT (art. 10 d.lgs. 33/2013, art. 18, co. 5, d.lgs. 39/2013, l. 190/2012) 

Per le società a partecipazione pubblica non di controllo 
1) Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (artt. 26 e 27) 
2) Servizi erogati (art. 32 e solo per il SSN anche art. 41, co. 6) 
3) Altri contenuti - Accesso civico: accesso civico e registro degli accessi (art. 5 e Linee guida Anac FOIA del. 1309/2016) 

Per le associazioni, fondazioni e enti di diritto privato (art. 2-bis, co. 3, secondo periodo, d.lgs. 33/2013)
1) Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (artt. 26 e 27) 
2) Servizi erogati (art. 32 e solo per il SSN anche art. 41, co. 6) 
3) Altri contenuti - Accesso civico: accesso civico e registro degli accessi (art. 5 e Linee guida Anac FOIA del. 1309/2016)

Solo gli OIV dei Ministeri e degli enti Enti pubblici nazionali con uffici periferici compilano anche la «Griglia di rilevazione al 31 maggio 2022» disponibile nell’Allegato 2.1.B. La verifica è intesa ad accertare se la pubblicazione dei dati presenti nel sito web dell’amministrazione centrale ovvero nei siti degli uffici periferici, laddove esistenti, si riferisca a tutte le predette strutture, anche con riguardo alla completezza dei dati.

Specifici obblighi di pubblicazione
In ragione della cessazione dello stato di emergenza nazionale da COVID è stato inserito, quale specifico obbligo di pubblicazione oggetto di attestazione, quello relativo al Rendiconto della raccolta fondi a sostegno del contrasto all’emergenza epidemiologica da Covid-19, previsto dal co. 5 dell’art. 99 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27.
La pubblicazione dei dati sulle erogazioni liberali a sostegno del contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19, dovrà essere effettuata da ciascuna amministrazione beneficiaria all’interno 9 della sezione di “Amministrazione Trasparente” - “Interventi Straordinari e di emergenza” seguendo le indicazioni fornite dall’Autorità con il Comunicato del Presidente del 29 luglio 2020.

Nel caso in cui l’ente sia privo di OIV, o di organismo o di altro soggetto con funzioni analoghe agli OIV, l’attestazione e la compilazione della griglia di rilevazione è effettuata dal RPCT.

Come si adempie all’obbligo?
L’attestazione, completa della griglia di rilevazione e della scheda di sintesi, va pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente” o “Società trasparente” sotto-sezione di primo livello «Controlli e rilievi sull’amministrazione», sotto-sezione di secondo livello «Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe», «Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione» entro il 30 giugno 2022
Sempre entro tale data la sola griglia di rilevazione è trasmessa all’ANAC all’indirizzo di posta elettronica: attestazioni.oiv@anticorruzione.it. 
Il documento dovrà anche contenere un’attestazione riguardo all’assenza di filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all’interno della sezione “Amministrazione trasparente” o “Società trasparente”, salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente, trattandosi di adempimento (artt. 7 e 9 del dlgs 33/2013) strettamente connesso alla realizzazione della piena trasparenza amministrativa e alla effettiva disponibilità e riutilizzabilità dei dati pubblicati.
L’Autorità verifica nei siti web istituzionali un campione di soggetti tenuti all’applicazione della presente delibera l’avvenuta pubblicazione, entro la data del 30 giugno 2022.

L’Amministrazione Trasparente che supporta l’OIV nello svolgimento delle sue funzioni
PAT – Portale Amministrazione Trasparente è la soluzione applicativa dedicata alla gestione e alla pubblicazione delle informazioni che permette di adempiere agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal Decreto Legislativo n.33/2013, pubblicata da AgID – Agenzia per l'Italia Digitale - su Developers Italia, il catalogo dei software disponibili al riuso.

Grazie alle sue caratteristiche funzionali è in grado di coadiuvare l'OIV nel controllo delle informazioni oggetto di pubblicazione e di semplificarne l'attività:

  • PAT dispone di un sistema di indicizzazione ottimizzato che assicura la reperibilità di tutti i contenuti sui i motori di ricerca generalisti, escludendo la presenza di qualsiasi filtro o altra soluzione tecnica atta ad impedirne l'indicizzazione, e ne rende disponibile il Modello di Attestazione
  • Consente ai redattori di gestire l'indicizzazione dei singoli allegati prevedendo la possibilità di rendere non indicizzabile un file nei casi in cui lo stesso contenga dati pubblicati per finalità differenti da quelle della trasparenza amministrativa o dati sensibili e/o giudiziari, che devono essere esplicitamente sottratti all'indicizzazione come da indicazioni del Garante per la Protezione dei Dati Personali 
  • Per ogni tipologia di dato indica la data di pubblicazione e la data di aggiornamento
  • Tutti i dati pubblicati sono sempre disponibili in formato aperto 

Richiedi maggiori informazioni

Compila il form per maggiori informazioni

7 * 9