03 Luglio 2026
Con la Guida Operativa per gli Enti Privati pubblicata da Confindustria, le aziende private si trovano davanti a chiarimenti operativi che impattano direttamente sull'organizzazione dei canali di segnalazione già attivati.
In questo articolo riassumiamo i punti operativi che stanno generando il maggior numero di dubbi e chiarimenti urgenti, e indichiamo come arrivare all'adeguamento senza esporsi a sanzioni.
Tra gli aspetti destinati a incidere maggiormente sull'organizzazione delle imprese troviamo:
L'obbligo di canale interno riguarda i soggetti privati che:
La Guida specifica che, ai fini del calcolo dei dipendenti, si prende in considerazione l'ultimo anno solare precedente al 31 dicembre, fatta eccezione per le imprese di nuova costituzione. In fase di prima applicazione, per le aziende già esistenti, è stato assunto come riferimento l'anno 2022.
Gestione delle segnalazioni in forma scritta: La guida ribadisce che l’uso della posta elettronica ordinaria o della PEC, di per sé, non è considerato adeguato a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, salvo l'adozione di specifiche contromisure giustificate da una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA). I sistemi di posta, infatti, generano e conservano log di invio e ricezione, con il rischio di risalire, anche indirettamente, all'identità di chi segnala. Per questo la piattaforma informatica specializzata si conferma la soluzione più efficace per garantire la necessaria riservatezza.
Gestione delle segnalazioni in forma orale: Le imprese devono garantire anche la possibilità di effettuare segnalazioni in forma orale, secondo le modalità previste dalla normativa: linea telefonica o messaggistica vocale, o l'incontro diretto su richiesta. L'azienda può scegliere la modalità operativa preferita, purché siano pienamente rispettati i criteri di riservatezza imposti dalla legge.
Resta in ogni caso una prerogativa esclusiva del segnalante decidere se optare per la modalità di segnalazione scritta o per quella orale.
Imprese fino a 249 dipendenti: Le società possono condividere infrastruttura tecnologica e gestione attraverso una piattaforma unica “ramificata” in sottocanali autonomi per ogni società. Ogni società mantiene comunque il proprio canale, individua il proprio gestore e resta responsabile della gestione delle segnalazioni. Nonostante l'infrastruttura comune, ogni società deve nominare il proprio gestore, mantenere le interlocuzioni con il segnalante e resta responsabile del diligente seguito della segnalazione. In alternativa, queste imprese possono affidare la gestione a un soggetto esterno (che può essere la capogruppo o un terzo)
Gruppi con imprese sopra i 249 dipendenti: la guida conferma la possibilità di affidare la gestione alla capogruppo quale soggetto terzo esterno rispetto alle controllate, mediante specifici contratti di servizio. In questo modello, la capogruppo opera come responsabile del trattamento dei dati personali e non come contitolare.
In entrambi i casi, è essenziale l'utilizzo di strumenti (come piattaforme informatiche con canali segregati) capaci di garantire che ogni società acceda esclusivamente alle segnalazioni di propria spettanza, tutelando rigorosamente la riservatezza.
Il calcolo del limite dei 249 lavoratori deve essere effettuato a livello di singola impresa.
La Guida di Confindustria pone un forte accento sulla centralità del gestore delle segnalazioni, figura chiave per l'efficacia del sistema.
La nomina di un gestore idoneo è oggi un pilastro fondamentale per la conformità normativa. A tale soggetto spettano, infatti, responsabilità di alto profilo, che vanno dalla gestione tecnica dell'invio delle segnalazioni fino alla conduzione dell'attività istruttoria sui fatti segnalati.
Per assicurare la correttezza della procedura, il gestore deve agire con totale autonomia, indipendenza e imparzialità, operando al riparo da condizionamenti dei vertici aziendali o conflitti di interesse e mantenendo un approccio privo di pregiudizi verso le persone coinvolte nella segnalazione. Sotto il profilo professionale, sono richieste competenze multidisciplinari che spaziano dall'ambito giuridico ed etico a quello dell'organizzazione d'impresa.
Infine, il gestore risponde direttamente all'ANAC per il proprio operato: in caso di mancata verifica delle segnalazioni o di violazione del dovere di riservatezza, può incorrere in sanzioni pecuniarie amministrative che variano da 10.000 a 50.000 euro.
La Guida conferma esplicitamente che il ruolo di gestore delle segnalazioni whistleblowing può essere affidato all'Organismo di Vigilanza. In questo caso, l'OdV riceve sia le segnalazioni whistleblowing (d.lgs. 24/2023) sia quelle specifiche sul Modello 231.
ANAC raccomanda l'adozione di un unico canale di segnalazione per evitare duplicazioni, sovrapposizioni e confusione per i segnalanti. Viene ribadito inoltre che il canale costituisce uno degli strumenti attraverso cui il Modello 231 può funzionare efficacemente, favorendo l'emersione tempestiva di illeciti e rafforzando il sistema dei controlli interni.
Qualora il gestore delle segnalazioni non coincida con l'OdV, devono essere garantiti flussi informativi costanti tra i due soggetti, affinché il Modello Organizzativo mantenga la propria efficacia.
Le violazioni più rilevanti possono comportare sanzioni amministrative da parte di ANAC comprese tra 10.000 e 50.000 euro. Tali sanzioni si applicano quando l'Autorità ravvisa:
Negli enti sia pubblici che privati, la responsabilità per le sanzioni ricade sull'organo di indirizzo, i cui componenti rispondono in solido. Qualora si verifichino contenziosi amministrativi o giudiziari legati a ipotetiche ritorsioni, opera il principio dell'inversione dell'onere della prova: è compito del datore di lavoro provare che i provvedimenti presi non sono correlati alla segnalazione effettuata, ma derivano da altre motivazioni.
La Guida Operativa Confindustria conferma per verificare la conformità dei propri sistemi bisogna rivedere le procedure interne, la nomina del gestore; l'organizzazione dei flussi; la formazione del personale; l'aggiornamento continuo rispetto all'evoluzione normativa.
Per questo motivo è importante scegliere una soluzione che non offra soltanto funzionalità tecnologiche, ma garantisca anche supporto specialistico e aggiornamento costante.
La soluzione Whistleblowing di ISWEB è progettata proprio per accompagnare le organizzazioni nel mantenimento della conformità nel tempo.
Basata sulla piattaforma open source GlobaLeaks, la stessa adottata da ANAC per il proprio canale esterno, è erogata in modalità SaaS su infrastrutture qualificate ACN e integra tutte le funzionalità richieste dalla normativa. Il servizio comprende:
Webinar gratuito 8 Luglio 2026 | ore 11.00 – 12.30
Durante il webinar analizzeremo come superare le sfide operative legate ai canali di whistleblowing, garantendo la conformità dei processi, dei ruoli e dei flussi informativi per trasformare un obbligo di legge in una leva strategica di governance e competitività.
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La Guida Operativa Confindustria introduce nuovi obblighi?
No. La Guida non modifica la normativa, ma fornisce indicazioni operative per applicare correttamente il D.Lgs. 24/2023 e le Linee Guida ANAC.
Tutte le aziende devono aggiornare il canale whistleblowing?
Non necessariamente, ma è consigliabile verificare che piattaforma, procedure e organizzazione siano allineate ai chiarimenti introdotti da ANAC e dalla Guida.
È sufficiente avere una piattaforma informatica per essere conformi?
No. La conformità riguarda anche il processo di gestione, il gestore delle segnalazioni, la documentazione, la tutela della riservatezza, la formazione e le procedure interne.
Il whistleblowing riguarda anche le aziende con Modello 231?
Sì. Per queste organizzazioni il canale rappresenta uno strumento essenziale del sistema di controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001.
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