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Trasparenza e obblighi di pubblicazione: ANAC segnala le criticità del nuovo sistema basato sui link alle banche dati

23 Luglio 2026

Cosa cambia per le amministrazioni e quali problemi evidenzia l’Autorità 

Con l'Atto di segnalazione n. 3 del 7 luglio 2026 (delibera n. 265/2026), l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha acceso i riflettori sulle difficoltà applicative delle nuove modalità di assolvimento degli obblighi di trasparenza introdotte dall'articolo 8 del decreto-legge n. 19/2026, convertito con legge n. 50/2026. Si tratta della norma che ha permesso alle pubbliche amministrazioni di sostituire, per una serie di adempimenti previsti dal d.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione diretta dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" con un semplice collegamento ipertestuale alle banche dati nazionali già alimentate dagli stessi enti.

L'intento della riforma — ridurre le duplicazioni informative e valorizzare il principio once only — è stato riconosciuto dalla stessa Autorità come apprezzabile. Tuttavia, a pochi mesi dall'entrata in vigore, ANAC ha ritenuto necessario segnalare a Governo e Parlamento una serie di criticità che, se non corrette, rischiano di ridurre concretamente il livello di trasparenza garantito ai cittadini e di complicare, anziché semplificare, il lavoro delle amministrazioni.

Vediamo nel dettaglio cosa prevede la norma, quali sono i problemi individuati e quali correttivi propone l'Autorità.

Il quadro normativo: cosa prevede l'articolo 8 del d.l. 19/2026

L'articolo 8 del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19 ("Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR e in materia di politiche di coesione"), ai commi 2 e 3, introduce due meccanismi di semplificazione per i soggetti tenuti agli obblighi di trasparenza ai sensi dell'art. 2-bis del d.lgs. n. 33/2013:

  • comma 2 – le amministrazioni i cui dati sui pagamenti risultano già presenti nella banca dati che alimenta il portale "Soldi pubblici" possono assolvere l'obbligo previsto dall'art. 4-bis del d.lgs. 33/2013 pubblicando in "Amministrazione trasparente" il solo collegamento a tale portale;
  • comma 3 – gli stessi soggetti, qualora trasmettano dati alle banche dati nazionali elencate nell'Allegato B) del d.lgs. n. 33/2013, possono assolvere ulteriori obblighi di pubblicazione riportando in "Amministrazione trasparente" un link a quelle banche dati, anziché duplicare l'informazione sul proprio sito.

Gli obblighi interessati da questo meccanismo sono numerosi e riguardano alcune delle sottosezioni più consultate di "Amministrazione trasparente":

Gli obblighi interessati
Articolo d.lgs. 33/2013 Contenuto dell'obbligo Banca dati/Portale di riferimento
Art. 4-bis Trasparenza sull'utilizzo delle risorse pubbliche "Soldi pubblici" (AGID)
Art. 15 Incarichi di collaborazione o consulenza "PerlaPA" (Dipartimento Funzione Pubblica)
Art. 16 Dotazione organica e costo del personale a tempo indeterminato "SICO" (MEF-RGS IGOP)
Art. 17 Personale non a tempo indeterminato "PerlaPA" e "SICO"
Art. 18 Incarichi conferiti ai dipendenti pubblici "PerlaPA"
Art. 21 Contrattazione collettiva "SICO" e Archivio contratti settore pubblico (ARAN-CNEL)
Art. 22 Enti vigilati, enti di diritto privato in controllo pubblico, partecipazioni "Partecipazioni" (MEF-RGS, ex "Patrimonio PA"/"Siquel")
Art. 28 Rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali Rendiconti dei gruppi consiliari regionali (Corte dei Conti)
Art. 29 Bilancio preventivo/consuntivo, piano indicatori e risultati attesi BDAP
Art. 30 Beni immobili e gestione del patrimonio "Open Demanio" e "Immobili PA" (MEF), in luogo del superato "REMS"

Come emerge già da questa mappatura, la formulazione letterale della norma presuppone che il rinvio a queste banche dati sia sufficiente a soddisfare l'obbligo, anche laddove le stesse banche dati non coprano tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 o non rispettino le relative tempistiche di aggiornamento. È proprio da qui che nascono le criticità segnalate da ANAC.

Obblighi di trasparenza: Le criticità rilevate da ANAC

1. L’Allegato B non è allineato alle banche dati attive 

Il primo nodo riguarda l'Allegato B) del d.lgs. n. 33/2013, che elenca le banche dati di riferimento ma che, secondo ANAC, non è mai stato aggiornato per riflettere l'evoluzione dei sistemi informativi pubblici degli ultimi anni. Alcuni esempi concreti citati nell'atto di segnalazione:

  • il portale "Soldi pubblici" (AGID), richiamato per l'art. 4-bis, risulta non consultabile e riporta la dicitura "in fase di adeguamento", anche per effetto delle evoluzioni dello standard SIOPE e dell'ampliamento dell'offerta open data della banca dati SIOPE gestita da Banca d'Italia;
  • la banca dati "Siquel", prevista per l'art. 22, è stata sostituita dall'applicativo "Partecipazioni" del Dipartimento del Tesoro-MEF, non citato nell'Allegato B;
  • la banca dati "Rendiconti dei gruppi consiliari regionali", richiamata per l'art. 28, non risulta rintracciabile sul sito della Corte dei Conti;
  • manca del tutto il riferimento al Portale Nazionale del Reclutamento "InPA", che sarebbe invece la fonte naturale per i dati sui bandi di concorso di cui all'art. 19.

Il risultato è che, per alcuni obblighi, le amministrazioni non hanno oggi uno strumento realmente utilizzabile per "agganciarsi" al link previsto dalla norma.

2. Contenuti e tempi di aggiornamento non coincidono con il d.lgs. 33/2013

Anche dove le banche dati esistono e sono raggiungibili, ANAC segnala che spesso non contengono tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 o non rispettano le cadenze di aggiornamento previste dalla normativa sulla trasparenza. Due esempi citati nell'atto:

  • la BDAP copre la pubblicazione dei bilanci preventivi e consuntivi (art. 29, co. 1), ma non i dati su entrate e spese in formato tabellare aperto (co. 1-bis) né il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (co. 2);
  • la banca dati SICO copre i dati su dotazione organica e costo del personale (art. 16, co. 1 e 2), ma non i tassi di assenza del personale (co. 3);
  • la banca dati "Partecipazioni", relativa all'art. 22, risulta ferma a dati aggiornati al 2023, mentre il d.lgs. 33/2013 richiede un aggiornamento annuale.

Questi scostamenti comportano, di fatto, un abbassamento del livello informativo effettivamente disponibile per cittadini e stakeholder rispetto a quanto garantito prima della riforma.

3. Il nuovo sistema crea disparità tra le amministrazioni 

Le nuove regole si applicano solo alle amministrazioni che trasmettono dati alle banche dati nazionali elencate in Allegato B. Gli altri soggetti tenuti agli obblighi di trasparenza continuano a dover pubblicare direttamente dati e documenti sul proprio sito, secondo gli schemi e le delibere ANAC vigenti (n. 1310/2016, 1134/2017, 777/2021, 264/2023, 330/2025 e successive modifiche). Ne deriva un doppio regime: più semplice per chi può usare il link, più oneroso per chi non può — con evidenti profili di disparità di trattamento tra enti che, pur soggetti agli stessi obblighi sostanziali, si trovano oggi a gestirli con modalità e carichi molto diversi.

4. L'impatto del nuovo sistema sulla vigilanza di ANAC

Non meno rilevante è l'effetto sull’attività di vigilanza dell'Autorità. Con il nuovo sistema, ANAC può verificare soltanto la presenza e il corretto funzionamento del link pubblicato in "Amministrazione trasparente", ma non ha alcun potere di intervento sui soggetti gestori delle banche dati elencate in Allegato B, e quindi non può contestare eventuali carenze informative o mancati aggiornamenti presenti in quelle banche dati.

L'atto di segnalazione precisa inoltre un aspetto operativo importante: qualora il malfunzionamento del link non sia imputabile all'ente vigilato ma al gestore della banca dati, nessun provvedimento potrà essere adottato nei confronti dell'amministrazione, che di fatto si troverebbe nell'impossibilità di adempiere per cause a essa non riconducibili.

Le proposte di ANAC: valorizzare la Piattaforma Unica della Trasparenza

Per superare queste criticità, l'Autorità propone un intervento normativo articolato su tre direttrici:

  1. Potenziare il ruolo della Piattaforma Unica della Trasparenza (PUT), già istituita presso ANAC, trasformandola in un punto di accesso unico, centralizzato e interoperabile con le banche dati nazionali.
  2. Aggiornare l'Allegato B) del d.lgs. 33/2013, per allinearlo alle banche dati e ai portali realmente attivi e funzionanti oggi (incluso il riferimento a InPA per i bandi di concorso).
  3. Allineare il d.lgs. 33/2013 e le banche dati sotto il profilo dell'ambito oggettivo dei dati richiesti e delle tempistiche di pubblicazione e aggiornamento.

Cosa devono fare le amministrazioni in attesa di un intervento normativo 

In attesa di un intervento legislativo, le amministrazioni che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 8, commi 2 e 3, del d.l. 19/2026 devono considerare che:

  • il semplice inserimento del link, per quanto conforme alla lettera della norma, non garantisce automaticamente la completezza informativa richiesta dal d.lgs. 33/2013, con possibili riflessi in termini di accountability verso cittadini e stakeholder, soprattutto per gli obblighi in cui la banca dati di riferimento è incompleta o non aggiornata;
  • è opportuno monitorare periodicamente lo stato delle banche dati richiamate (disponibilità, completezza dei dati, aggiornamento), soprattutto per i portali segnalati come critici da ANAC (in primis "Soldi pubblici");
  • per gli obblighi privi di una banca dati di riferimento realmente funzionante (es. art. 19 sui bandi di concorso, art. 28 sui rendiconti dei gruppi consiliari), resta necessario continuare a pubblicare direttamente i dati richiesti, in assenza di un correttivo normativo;
  • resta prudente tenere traccia documentale delle verifiche svolte sulla disponibilità e completezza delle banche dati collegate, anche in vista di eventuali contestazioni in sede di vigilanza ANAC.

In sintesi: criticità, obblighi e possibili correttivi 

L'atto di segnalazione n. 3/2026 conferma un tema ricorrente nell'evoluzione della normativa sulla trasparenza: la spinta verso la semplificazione e il principio once only, per quanto condivisibile nell'obiettivo, richiede un costante lavoro di manutenzione normativa e infrastrutturale per non tradursi, nella pratica, in una riduzione degli standard informativi garantiti ai cittadini. La proposta di ANAC di rafforzare la Piattaforma Unica della Trasparenza come infrastruttura di raccordo tra normativa, banche dati e siti istituzionali va nella direzione di un sistema più coerente, ma richiede un intervento del Legislatore che, ad oggi, non è ancora stato adottato.

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