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ANAC aggiorna ancora gli schemi di pubblicazione: cosa cambia dopo il Consiglio del 10 giugno 2026

02 Luglio 2026

Schemi aggiornati, semplificazioni once only e nuovi controlli per una Trasparenza sempre allineata

Con la seduta del 10 giugno 2026, il Consiglio dell'ANAC ha nuovamente approvato una versione aggiornata e migliorata dei modelli standard di pubblicazione previsti dal Decreto Trasparenza (D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33), chiudendo un ulteriore giro di affinamento che si inserisce in un percorso avviato nel 2024. La notizia è stata resa pubblica dall'Autorità il 25 giugno 2026 e riguarda direttamente la sezione "Amministrazione Trasparente" di tutti i siti istituzionali soggetti agli obblighi del decreto.

Per chi si occupa di trasparenza — RPCT, uffici comunicazione, responsabili IT, uffici contratti — si tratta dell'ultimo tassello di un disegno regolatorio che ANAC sta costruendo per passo, con l'obiettivo dichiarato di rendere i dati pubblicati più uniformi, comprensibili e riutilizzabili su scala nazionale.

Un percorso di aggiornamento in tre tappe 

Per capire la portata dell'aggiornamento del 10 giugno 2026 è utile ripercorrere brevemente le tappe precedenti.

Delibera n. 495 del 25 settembre 2024. ANAC ha adottato, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 33/2013, i primi tre schemi standard vincolanti per l'organizzazione e la pubblicazione dei dati in Amministrazione Trasparente:

  • trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche (art. 4-bis);
  • obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni (art. 13);
  • obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione (art. 31).

Per tutti e tre gli schemi era stato previsto un periodo transitorio di dodici mesi, decorrente dal 21 gennaio 2025 (data di pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale), destinato a consentire agli enti di adeguare gradualmente le proprie sottosezioni e di segnalare criticità applicative.

Delibera n. 481 del 3 dicembre 2025 (avviso in G.U. Serie Generale n. 300 del 29 dicembre 2025). Recependo le osservazioni pervenute da Conferenza Unificata, Garante per la protezione dei dati personali, AgID e ISTAT, oltre all'esperienza applicativa maturata dagli enti durante la sperimentazione, ANAC ha modificato e integrato due dei tre schemi: quello sulle risorse pubbliche (art. 4-bis) e quello sui controlli (art. 31). Lo schema sull'organizzazione (art. 13) non è stato toccato in questa fase.

Dal 22 gennaio 2026, decorso il periodo transitorio, i tre modelli — nella versione aggiornata — sono diventati a tutti gli effetti obbligatori per le amministrazioni e gli enti destinatari.

La revisione ANAC del 10 giugno 2026

Il Consiglio dell'Autorità, nella seduta del 10 giugno 2026, ha nuovamente approvato una versione rivista dei modelli standard, tenendo conto:

  • delle osservazioni raccolte da amministrazioni, enti e stakeholder durante i dodici mesi di sperimentazione degli schemi adottati con la delibera 495/2024, come già modificata dalla delibera 481/2025;
  • delle specifiche tecniche progressivamente pubblicate nella Guida Online del Portale Servizi ANAC, con cui l'Autorità ha fornito indicazioni operative essenziali per la corretta pubblicazione dei dati.

L'intervento non introduce nuovi obblighi sostanziali di pubblicazione ma agisce su struttura, chiarezza e uniformità dei modelli già vigenti, nel tentativo di superare ambiguità e sovrapposizioni tra sottosezioni che la fase di sperimentazione ha fatto emergere. In altre parole, ANAC continua a muoversi lungo la stessa direttrice indicata già con la delibera 495/2024: standardizzare — non moltiplicare — gli obblighi di trasparenza.

Il raccordo con la legge 50/2026 e le semplificazioni "once only"

La revisione di giugno si colloca in un momento in cui anche il piano legislativo è intervenuto sulla materia. La legge 20 aprile 2026, n. 50, di conversione del D.L. 19 febbraio 2026, n. 19 (il cosiddetto "Decreto PNRR 2026"), ha introdotto all'art. 8, commi 2 e 3, due semplificazioni fondate sul principio "once only", pensate per evitare la ridondanza delle pubblicazioni da parte delle amministrazioni destinatarie degli obblighi. In particolare: 

  • comma 2 — i soggetti di cui all'art. 2-bis del D.Lgs. 33/2013 che alimentano la banca dati a monte del portale "Soldi Pubblici" assolvono all'obbligo di trasparenza sui pagamenti previsto dall'art. 4-bis pubblicando, nella sezione Amministrazione Trasparente, un collegamento ipertestuale al portale nazionale;
  • comma 3 — gli stessi soggetti, quando trasmettono dati alle banche dati nazionali elencate nell'Allegato B del D.Lgs. 33/2013, assolvono automaticamente, tramite un link, a diversi altri obblighi di pubblicazione.

Per gli enti che già alimentano correttamente le banche dati nazionali di riferimento, questo significa un alleggerimento concreto degli oneri di caricamento manuale sulla propria sezione Amministrazione Trasparente. Resta comunque prioritario verificare il testo definitivo degli allegati aggiornati pubblicati da ANAC, per accertare l'esatta formulazione con cui la semplificazione è stata recepita negli schemi e per assicurarsi che la banca dati di riferimento (a partire da "Soldi Pubblici") sia alimentata in modo corretto e tempestivo: la semplificazione elimina la duplicazione manuale, non la responsabilità dell'ente sulla qualità del dato a monte.

Gli 11 criteri di qualità del dato pubblicato 

Restano fermi, e vengono ribaditi anche nella versione aggiornata dell'Allegato 4 alla delibera 495/2024 ("Istruzioni operative per una corretta attuazione degli obblighi di pubblicazione", come modificata dalla delibera 481/2025), gli undici requisiti di qualità che ogni dato pubblicato in Amministrazione Trasparente deve soddisfare, in attuazione degli artt. 6, 7-bis e 9 del D.Lgs. 33/2013:

  1. Integrità — il dato non deve essere parziale;
  2. Completezza — la pubblicazione deve essere esatta, accurata, esaustiva e riferita a tutti gli uffici dell'amministrazione, comprese le strutture interne e gli uffici periferici;
  3. Tempestività — i dati vanno pubblicati nell'immediatezza della loro adozione;
  4. Costante aggiornamento — il dato deve essere attuale rispetto al procedimento a cui si riferisce;
  5. Semplicità di consultazione — il dato va organizzato evitando articolazioni complesse o rinvii esterni ripetuti;
  6. Comprensibilità — il contenuto deve essere chiaro e facilmente intellegibile;
  7. Omogeneità — il dato deve essere coerente con gli altri dati del medesimo contesto d'uso, senza contraddittorietà;
  8. Facile accessibilità e riutilizzabilità — pubblicazione in formato aperto ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. l-bis) e l-ter) del CAD (D.Lgs. 82/2005), senza filtri che ne impediscano l'indicizzazione da parte dei motori di ricerca;
  9. Conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, senza alterazioni di sostanza rispetto agli atti da cui il dato è tratto;
  10. Indicazione della provenienza, quando il dato sia il risultato di una rielaborazione di atti o documenti;
  11. Riservatezza — la diffusione e il trattamento del dato devono rispettare i principi in materia di protezione dei dati personali.

Cosa cambia per RPCT, uffici IT e uffici contratti

Alla luce dell'aggiornamento del 10 giugno 2026, per gli enti destinatari degli obblighi del D.Lgs. 33/2013 è opportuno:

  • verificare lo stato della sezione Amministrazione Trasparente rispetto all'ultima versione dei tre schemi obbligatori (artt. 4-bis, 13, 31);
  • confrontare la struttura attuale con l'Allegato 4 aggiornato e con le indicazioni tecniche della Guida Online;
  • coinvolgere per tempo il fornitore della piattaforma web o del gestionale di trasparenza, così da recepire l'aggiornamento senza interventi manuali sull'alberatura del sito;
  • rivedere periodicamente gli 11 requisiti di qualità del dato (integrità, completezza, tempestività, costante aggiornamento, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità e riutilizzabilità, conformità ai documenti originali, indicazione della provenienza, riservatezza), che restano il principale parametro di valutazione;
  • tenere presente il collegamento con il Piano Nazionale Anticorruzione 2025 – Parte speciale Trasparenza (delibera n. 19 del 28 gennaio 2026), che individua le criticità più frequenti nella gestione della sezione AT.

Schemi ANAC aggiornati: cosa devono verificare gli enti 

L'aggiornamento approvato dal Consiglio dell'ANAC il 10 giugno 2026 non stravolge gli obblighi di pubblicazione, ma ne perfeziona ulteriormente gli strumenti attuativi, in continuità con le delibere 495/2024 e 481/2025, e si intreccia con le semplificazioni "once only" introdotte sul piano legislativo dalla legge 50/2026.

Per gli enti destinatari implica che la conformità alla sezione Amministrazione Trasparente non è un traguardo raggiunto una volta per tutte il 22 gennaio 2026, ma un presidio da mantenere nel tempo, seguendo l'evoluzione degli schemi e delle indicazioni tecniche che ANAC continua a pubblicare.

Un presidio costante per la sezione Amministrazione Trasparente

Tra delibere che si susseguono, allegati da ricontrollare e la novità delle semplificazioni "once only", mantenere la sezione Amministrazione Trasparente allineata alla normativa richiede un monitoraggio continuo.

ISWEB affianca RPCT, uffici IT e uffici trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni in questo percorso, dalla verifica degli schemi in uso all'adeguamento delle sottosezioni interessate dalle più recenti delibere ANAC.

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