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Contributi elettorali in Amministrazione trasparente: le indicazioni della Delibera ANAC n. 295/2026

27 Agosto 2026

ANAC chiarisce quali dati pubblicare e quando oscurare il nominativo del soggetto erogante

Con la Delibera n. 295 del 21 luglio 2026, il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ha fornito un chiarimento atteso da tempo dagli operatori della trasparenza: come devono essere pubblicate, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 33/2013, le dichiarazioni relative ai contributi ricevuti dai titolari di cariche politiche elettive per il finanziamento della propria campagna elettorale? Il nominativo di chi ha erogato una donazione va reso pubblico, oppure prevale l'esigenza di riservatezza del terzo donatore?

La risposta di ANAC, elaborata previa consultazione del Garante per la protezione dei dati personali, introduce una distinzione inequivocabile tra persone fisiche e persone giuridiche che le amministrazioni pubbliche di livello statale, regionale e locale sono ora chiamate a recepire nelle proprie sezioni "Amministrazione trasparente".

 

Indice

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Il quesito all'origine della Delibera ANAC n. 295/2026 

L'intervento dell'Autorità nasce da una richiesta di parere formulata da un Consiglio Regionale, trasmessa anche al Garante privacy, relativa alle modalità con cui pubblicare i contributi ricevuti da alcuni consiglieri regionali eletti a sostegno della propria campagna elettorale. Il nodo interpretativo riguardava, in particolare, se dovessero comparire online i nominativi di persone fisiche e giuridiche che avevano effettuato erogazioni liberali, oppure se il bilanciamento tra trasparenza e riservatezza dei terzi dovesse tradursi in un oscuramento dei dati identificativi.

Vista la portata generale della questione, che coinvolge non solo i Consigli regionali ma tutti i titolari di cariche elettive statali, regionali e locali, il Consiglio dell'Autorità ha ritenuto di fornire indicazioni valide erga omnes, dopo aver acquisito il parere favorevole del Garante (parere del 3 luglio 2026, ai sensi degli artt. 57 e 58 del RGPD).

Il quadro normativo sui contributi elettorali e sugli obblighi di pubblicazione 

La delibera ricostruisce con precisione la filiera normativa che l'art. 14, comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 33/2013 richiama per relationem:

  • la legge n. 659/1981, art. 4, comma 3, che impone la dichiarazione congiunta tra erogante e ricevente quando i finanziamenti o contributi ai titolari di cariche elettive superino, nell'anno, i tremila euro, sotto qualsiasi forma, inclusa la messa a disposizione di servizi;
  • la legge n. 441/1982, art. 2, comma 1, n. 3), che impone ai titolari di cariche elettive il deposito delle dichiarazioni sulle spese sostenute e sulle obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, con allegate le dichiarazioni sui contributi ricevuti;
  • la legge n. 515/1993, che disciplina la trasmissione di tali dichiarazioni al Collegio regionale di garanzia elettorale entro tre mesi dalla proclamazione, e la loro consultabilità presso gli uffici del Collegio; disposizioni successivamente estese anche ai Consigli regionali e ai Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.

È l'art. 14, comma 1, lett. f) del Codice della trasparenza — fin dalla sua introduzione nel 2013 — a stabilire che queste dichiarazioni non restino confinate al regime di deposito e conoscibilità "a richiesta" previsto dalle leggi 659/1981, 441/1982 e 515/1993, ma siano soggette a pubblicazione proattiva sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente". Si tratta di un obbligo consolidato, che l'Autorità aveva già ricostruito nei propri precedenti atti di indirizzo (l'Allegato 1 alla delibera n. 1310/2016, la determinazione n. 241/2017 e la delibera n. 537/2020, dedicata quest’ultima all'estensione ai titolari di incarichi in organi politici di secondo livello). La delibera n. 295/2026 richiama questo quadro come presupposto, per concentrarsi su una questione distinta e finora priva di un chiarimento esplicito: come tale pubblicazione debba conciliarsi con la tutela dei dati personali dei soggetti eroganti.

Contributi elettorali: nominativi oscurati per le persone fisiche e visibili per gli enti 

Il punto centrale della delibera è la distinzione tra due categorie di soggetti eroganti:

Persone fisiche e imprese individuali. La pubblicazione deve indicare l'importo del contributo erogato, se superiore a tremila euro nell'anno, ma il nominativo del donatore va oscurato e sostituito dalla sola dicitura "persona fisica". La ragione giuridica risiede nel fatto che il nominativo di chi finanzia una campagna elettorale è un dato "idoneo a rivelare opinioni politiche" e rientra quindi nelle categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del RGPD, cui si applica il regime rafforzato dell'art. 2-sexies del Codice privacy. Anche le imprese individuali, quando il nome coincide con quello di una persona fisica identificabile, seguono lo stesso trattamento.

Persone giuridiche ed enti. Qui il ragionamento si inverte. Società, comitati, associazioni ed enti in generale non rientrano nella nozione di "dato personale" ai sensi dell'art. 4, par. 1, n. 1) del RGPD, che si riferisce esclusivamente alle persone fisiche. Di conseguenza, per questi soggetti la pubblicazione deve riportare sia l'importo del contributo (sopra soglia) sia la denominazione integrale dell'ente erogatore, senza alcuna forma di oscuramento.

ANAC richiama, a supporto di questa impostazione, il combinato tra il principio generale di trasparenza (art. 1, comma 2, d.lgs. 33/2013) e la clausola di salvaguardia dei dati personali dell'art. 7-bis, che impone alle amministrazioni di rendere non intelligibili i dati non pertinenti o, se sensibili, non indispensabili rispetto alla finalità di trasparenza (oltre al divieto di indicizzazione sui motori di ricerca previsto per i dati sensibili dallo stesso articolo).

Accesso civico generalizzato: come richiedere i dati oscurati 

Un aspetto che il chiarimento fornito da ANAC sottolinea con chiarezza, e che merita attenzione operativa, è che l'oscuramento non equivale a segretezza permanente. Il nominativo del donatore resta conoscibile tramite accesso civico generalizzato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. 33/2013, secondo l'impostazione già indicata dal Garante privacy in un provvedimento del maggio 2025. La delibera richiede espressamente che le amministrazioni diano evidenza, nella stessa pagina in cui sono pubblicate le dichiarazioni sui contributi, della possibilità di richiedere i dati oscurati tramite questo istituto. Resta fermo che chi riceve tali dati tramite accesso è comunque vincolato ai limiti di riutilizzo previsti per i dati sensibili dall'art. 7-bis, comma 1.

Si tratta di un equilibrio tipico della disciplina della trasparenza post-GDPR: la pubblicazione universale e permanente lascia il passo a una conoscibilità mediata, che consente comunque a chiunque abbia un interesse di verificare la provenienza dei finanziamenti, nel rispetto del principio di minimizzazione (art. 5, par. 1, lett. c, RGPD).

Tempistiche e collocazione: nessuna novità procedurale, ma un promemoria operativo

Dove e quando pubblicare le dichiarazioni in Amministrazione trasparente 

Sul piano procedurale la delibera non introduce nuovi termini, ma consolida quelli già vigenti: le dichiarazioni vanno pubblicate entro tre mesi dall'elezione, nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione di primo livello "Organizzazione", insieme alle altre dichiarazioni previste dalla lettera f) dell'art. 14 — dichiarazione reddituale, patrimoniale e dichiarazione sulle spese di propaganda elettorale. È in questa stessa area che deve comparire l'avviso sulla possibilità di accesso civico ai dati oscurati.

Comuni sotto i 15.000 abitanti: resta confermata l’esclusione 

La delibera ribadisce, senza modificarla, l'esclusione già consolidata dalla delibera n. 537/2020: i componenti degli organi di indirizzo politico eletti nei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti non sono soggetti agli obblighi di pubblicazione dell'art. 14, comma 1, lett. f), e quindi nemmeno a quello relativo ai contributi elettorali. L'esclusione si estende anche a chi, proveniente da uno di questi Comuni, assuma un incarico politico di secondo livello (Provincia, Città metropolitana, Comunità montana, Unione di comuni, Consorzio di enti locali e altre forme associative ex Capo V, Titolo II, Parte Prima del d.lgs. n. 267/2000).

Cosa devono fare le amministrazioni dopo la Delibera ANAC n. 295/2026 

Per gli enti soggetti all'obbligo, la delibera n. 295/2026 si traduce in tre adempimenti operativi puntuali da presidiare nella gestione della sezione "Amministrazione trasparente":

  1. Distinguere in fase di raccolta i contributi ricevuti da persone fisiche rispetto a quelli ricevuti da persone giuridiche, così da predisporre correttamente la pubblicazione differenziata;
  2. Applicare l'oscuramento corretto per le persone fisiche (dicitura "persona fisica" più importo, senza nominativo), evitando sia l'errore di pubblicare il nome per intero sia quello opposto di omettere anche l'importo;
  3. Predisporre e mantenere visibile l'avviso sull'accesso civico generalizzato, quale canale attraverso cui chiunque può richiedere il dato oscurato, con tracciabilità delle richieste e delle successive comunicazioni nel rispetto dei limiti di riutilizzo dei dati sensibili.

Non si tratta di adempimenti complessi sul piano teorico, ma richiedono processi editoriali strutturati: un errore nella qualificazione soggettiva del donatore, o un ritardo nella pubblicazione entro i tre mesi dall'elezione, espone l'amministrazione a un rilievo in sede di vigilanza ANAC sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza.

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