Pubblicate in consultazione le linee guida ANAC sul whistleblowing

29 Luglio 2019

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Sono in consultazione fino al 15 settembre 2019 le linee guida pubblicate da ANAC in merito alla “tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art.54-bis, del d.lgs. 165/2001, (c.d. whistleblowing).”
 
Diverse le novità introdotte.
 
L’ambito soggettivo di applicazione viene ampliato rispetto alla platea dei soggetti interessati dal previgente art.54-bis. Vengono fornite indicazioni sia agli enti pubblici in qualità di datori di lavoro che devono recepire le nuove norme in termini di adozione di un sistema che tuteli il dipendente da eventuali ritorsioni, sia ai soggetti che effettuano la segnalazione (cd whistleblowers) che godono della tutela diretta scaturita dalla presente norma.
 
Vengono individuati i principi generali relativi alla gestione delle segnalazioni, privilegiandone una modalità di presentazione informatizzata con l’obiettivo di garantire maggior tutela al segnalante relativamente alla riservatezza della sua identità, stabilendo tra l'altro che l'accesso alla sua identità sia possibile "esclusivamente dietro espresso consenso del custode dell'identità". Tutte le amministrazioni pubbliche devono istituire delle procedure di gestione delle segnalazioni definite e comunicarle nella home page del proprio sito istituzionale in modo chiaro e visibile. Inoltre "non è più consentita la predisposizione di piattaforme per l'invio delle segnalazioni sulla sola intranet della p.a.", per garantire l'accesso al sistema di segnalazione anche a soggetti terzi aventi diritto, come ad esempio "lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica".
 
Un ruolo fondamentale viene riservato al RPCT il quale, dopo aver preso in carico la segnalazione, avvia preliminarmente tutte le attività di verifica e di analisi, avendo facoltà di instaurare un dialogo diretto con il whistleblower per acquisire le ulteriori informazioni necessarie all'espletamento dell’attività e per fornire indicazioni circa lo stato di avanzamento dell'istruttoria. Non accerta invece la responsabilità dell’amministrazione oggetto di segnalazione.
 
 
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