15 Giugno 2026
Consulta una guida alle principali domande sull’attestazione OIV per l’annualità 2025: soggetti interessati, dati da verificare, indicatori di qualità, applicativo ANAC, monitoraggio e pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente o Società Trasparente.
Consulta le FAQ sulle attestazioni OIV 2026
È la verifica, prevista dall'art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e dall'art. 44 del d.lgs. n. 33/2013, con cui l'OIV — o l'organismo/soggetto con funzioni analoghe — accerta e dichiara lo stato di pubblicazione di una serie di dati, documenti e informazioni obbligatori nella sezione "Amministrazione trasparente" o "Società trasparente". Per il ciclo 2026, ANAC ne ha definito contenuti, modalità e scadenze con la Delibera n. 168/2026.
Sono interessati:
La disciplina varia in base alla natura del soggetto obbligato e agli obblighi effettivamente applicabili.3.
L'attestazione è predisposta dall'OIV o dall'organismo/soggetto individuato per lo svolgimento delle medesime funzioni. In assenza di tale organismo, vi provvede il soggetto competente in base all'assetto dell'ente (RPCT/RT) dando atto della circostanza e motivandone le ragioni nel campo note della sezione "Dati generali" dell'applicativo. Il soggetto attestante può avvalersi della collaborazione del RPCT, che ai sensi dell'art. 43, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013 svolge stabilmente il controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione.
La rilevazione fotografa lo stato di pubblicazione dei dati al 15 giugno 2026 e ha per oggetto i dati, documenti e informazioni di pertinenza dell'anno 2025, ossia prodotti, adottati, approvati (o da approvare per vincolo normativo o di organizzazione interna) entro il 31 dicembre 2026.
Pubbliche amministrazioni — 15 ambiti: Atti generali (art. 12); Organizzazione (artt. 13 e 14); Consulenti e collaboratori (art. 15); Personale, titolari di incarichi di vertice e dirigenziali (art. 20 d.lgs. n. 39/2013); Performance (art. 20); Attività e procedimenti (art. 35); Provvedimenti (art. 23); Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici (artt. 26-27); Bilanci (art. 29); Controlli e rilievi (art. 31); Servizi erogati (art. 32); Pagamenti (art. 4-bis e art. 36); Bandi di gara e contratti (art. 37 d.lgs. n. 33/2013; artt. 23 e 28 d.lgs. n. 36/2023; delibere ANAC n. 261/2023 e n. 264/2023, come integrata e modificata dalla n. 601/2023); Pianificazione e governo del territorio (art. 39); Interventi straordinari e di emergenza (art. 42).
Enti e società in controllo pubblico — 11 ambiti: Atti generali (art. 12); Organizzazione (artt. 13 e 14); Consulenti e collaboratori (art. 15-bis); Personale, titolari di incarichi di vertice e dirigenziali (art. 20 d.lgs. n. 39/2013); Performance (art. 20); Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici (artt. 26-27); Bilanci (art. 29); Controlli e rilievi (art. 31); Servizi erogati (art. 32); Pagamenti (art. 4-bis e art. 36); Bandi di gara e contratti.
Società a partecipazione pubblica non di controllo e associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato — 4 ambiti: Attività e procedimenti; Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici; Bilanci; Servizi erogati.
In aggiunta, per il presente ciclo, sono attestati anche gli obblighi relativi all'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 (titolari di incarichi politici, di amministrazione, direzione o governo, in carica e cessati) e le dichiarazioni sull'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ex art. 20 del d.lgs. n. 39/2013.
Per il ciclo 2026 ANAC ha superato il criterio della mera rotazione annuale, selezionando in via prioritaria gli obblighi (artt. 4-bis, 12, 13, 20, 23, 26, 27, 29, 31, 32, 35, 36, 39 e 42 del d.lgs. n. 33/2013) la cui verifica consente di misurare l'adeguamento agli standard e ai modelli di dati strutturati definiti dalla Delibera n. 495/2024. Sono inoltre stati riproposti, perché ritenuti strategici, gli obblighi su "Consulenti e collaboratori" e "Bandi di gara e contratti".
Che cosa deve verificare concretamente l’OIV?
L’OIV deve verificare cinque indicatori di qualità:
La verifica non si limita quindi alla presenza formale del dato, ma riguarda anche la sua qualità, completezza, aggiornamento e riutilizzabilità.
Per l'indicatore di pubblicazione le opzioni sono: Non pubblicato; Pubblicato ma non in sezione "Amministrazione/Società trasparente"; Pubblicato in sezione "Amministrazione/Società trasparente".
Per gli altri quattro indicatori ( completezza di contenuto; completezza rispetto agli uffici o ai soggetti tenuti; aggiornamento; formato) il grado di assolvimento è espresso per fasce: 0%; 1-33%; 34-66%; 67-99%; 100%. La verifica si estende anche agli atti non pubblicati perché non prodotti (o prodotti solo parzialmente) pur sussistendo l'obbligo della loro produzione.
Quando la fattispecie non ricorre all'interno dell'ente (ad es. dati su sovvenzioni e vantaggi economici se nel 2025 non ne sono stati erogati). In tali casi è opportuno riportare nella relativa sotto-sezione un'apposita dicitura di esclusione (ad es. "L'ente nell'anno 2025 non ha erogato sovvenzioni, contributi, sussidi o vantaggi economici"), così da restituire al cittadino un'informazione corretta.
È una verifica aggiuntiva, di natura esclusivamente ricognitiva e statistica, introdotta per mappare la transizione verso i modelli di dati strutturati della Delibera ANAC n. 495/2024. Per ciascun obbligo si esprime un giudizio graduato tra piena conformità, conformità parziale e non conformità (v. FAQ n. 10).
Nota importante: l'esito di questa verifica non incide sul grado di assolvimento dell'obbligo e, di per sé, non determina l'apertura della fase di monitoraggio né attiva profili di responsabilità; un giudizio di conformità parziale o non conformità non va riportato nell'eventuale elenco delle inadempienze. Resta tuttavia un'indicazione preziosa per orientare l'adeguamento tecnico in vista dei cicli futuri, quando gli standard diverranno cogenti.
No. Per il ciclo 2026, la verifica sugli standard ha natura ricognitiva e statistica. Un giudizio di “conformità parziale” o “non conformità” agli standard strutturati non incide, da solo, sul grado di assolvimento dell’obbligo e non determina automaticamente l’apertura della fase di monitoraggio.
Tuttavia, rappresenta un segnale importante: gli enti sono chiamati a prepararsi a un modello di trasparenza sempre più digitale, strutturato e interoperabile.
L'attestazione deve riguardare sia gli obblighi assolti a mezzo Piattaforma di Approvvigionamento Digitale (PAD) e tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), sia quelli assolti mediante pubblicazione in "Amministrazione/Società trasparente", secondo le indicazioni della Delibera ANAC n. 264/2023. Ogni volta che l'obbligo è assolto mediante collegamento ipertestuale, occorre verificare che il rinvio al link sia funzionante e diretto e che conduca ad atti e documenti non modificabili, con data e firma certa.
Esclusivamente tramite l'applicativo web "Attestazioni OIV" reso disponibile sul portale ANAC. L'accesso richiede la registrazione al Sistema di registrazione e profilazione utenti dell'Autorità e la successiva attivazione del profilo OIV (uno per ciascun ente). La compilazione della scheda di rilevazione è possibile a partire dal 16 giugno 2026. Ogni comunicazione ad ANAC deve avvenire unicamente tramite l'applicativo: altre modalità non sono ritenute valide.
A cura del RPCT, entro il 30 luglio 2026, nella sezione "Amministrazione trasparente" o "Società trasparente", sotto-sezione di primo livello "Controlli e rilievi sull'amministrazione", sotto-sezione di secondo livello "Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe", voce "Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione". Vanno pubblicate sia l'attestazione sia la scheda delle verifiche.
La fase di monitoraggio si apre quando, nella rilevazione al 15 giugno 2026, l’OIV attribuisce un punteggio inferiore al 100% anche a uno solo degli indicatori tradizionali di qualità: pubblicazione, completezza, aggiornamento o formato.
Non rileva, invece, ai fini dell’apertura del monitoraggio, la sola mancata conformità agli standard strutturati ANAC.
Gli OIV devono verificare entro il 30 novembre 2026 se le criticità rilevate nella fase di rilevazione siano state superate.
In caso di permanenza delle inadempienze, l’OIV deve predisporre l’elenco delle inadempienze tramite l’applicativo ANAC, a partire dal 1° dicembre 2026.
L’attestazione di monitoraggio, la relativa scheda e l’eventuale elenco delle inadempienze devono essere pubblicati entro il 15 gennaio 2027 nella sezione Amministrazione Trasparente o Società Trasparente, nella sottosezione dedicata agli atti dell’OIV.15.
In caso di perdurante inadempienza al 30 novembre 2026, il soggetto attestante elenca nel dettaglio, per ciascuna sotto-sezione, i dati e documenti non pubblicati. L'applicativo consente di compilarlo ed estrarlo a partire dal 1° dicembre 2026; l'elenco riguarda esclusivamente la mancata o incompleta pubblicazione (presenza e completezza) e non i profili di conformità agli standard.
L'attestazione di monitoraggio, completa di scheda ed eventuale elenco, è pubblicata dal RPCT entro il 15 gennaio 2027.
Sul piano della responsabilità, l'OIV trasmette l'elenco all'organo di indirizzo e, nei casi più gravi, all'Ufficio Procedimenti Disciplinari. Ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 33/2013, l'inadempimento costituisce elemento di valutazione negativa della responsabilità dirigenziale, può configurare un'ipotesi di danno all'immagine e rileva ai fini della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale.
Il RPCT svolge un ruolo essenziale di presidio e collaborazione. Pur spettando all’OIV l’attestazione, il RPCT cura stabilmente il controllo sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione e può supportare l’OIV fornendo informazioni e documenti utili.
Dopo la pubblicazione dell’attestazione, il RPCT deve inoltre promuovere le misure necessarie a sanare eventuali criticità rilevate e migliorare la fruibilità dei dati pubblicati.
La delibera ribadisce la necessità di separare i ruoli di RPCT e OIV: la coincidenza è ammessa solo in via eccezionale e temporanea, in caso di straordinaria assenza dell'organismo di attestazione. ANAC vigila, d'ufficio o su segnalazione, confrontando quanto attestato con i dati effettivamente pubblicati, e può segnalare agli organi di indirizzo i casi di mancata o ritardata attestazione e le discordanze rilevate. All'attività di vigilanza può seguire un controllo documentale della Guardia di Finanza, effettuato su un campione casuale semplice.
Il mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione può incidere sulla responsabilità dirigenziale e sulla valutazione della performance. Nei casi più gravi, l’OIV trasmette l’elenco delle inadempienze all’organo di indirizzo politico e all’Ufficio Procedimenti Disciplinari.
ANAC può inoltre utilizzare gli esiti delle attestazioni e degli elenchi delle inadempienze per contestare formalmente agli enti la violazione degli obblighi di trasparenza.
Sì. ANAC si riserva di verificare, anche a campione, l’avvenuta pubblicazione dell’attestazione e della scheda di rilevazione nei termini previsti. L’Autorità potrà inoltre confrontare quanto dichiarato dall’OIV con lo stato effettivo delle pubblicazioni presenti sui siti istituzionali e potrà avvalersi del controllo documentale della Guardia di Finanza.
Le attestazioni OIV 2026 non sono un adempimento meramente formale. Rappresentano un momento di verifica della qualità complessiva della sezione Amministrazione Trasparente e della capacità dell’ente di garantire dati completi, aggiornati, accessibili e riutilizzabili.
Prepararsi in anticipo consente di individuare eventuali carenze, correggere le sottosezioni critiche, migliorare la qualità dei dati pubblicati e ridurre il rischio di rilievi in fase di monitoraggio o vigilanza.
Un software dedicato alla gestione dell’Amministrazione Trasparente può supportare gli enti nel presidio degli obblighi di pubblicazione, nella corretta organizzazione delle sottosezioni, nell’aggiornamento dei dati, nella gestione dei formati e nella progressiva adozione di modalità di pubblicazione più strutturate.
In vista delle attestazioni OIV 2026, diventa particolarmente importante disporre di strumenti che aiutino RPCT, uffici e organismi di valutazione a lavorare su dati coerenti, ordinati, verificabili e facilmente consultabili.
Sì. Il ciclo 2026 conferma il passaggio da una trasparenza intesa come semplice pubblicazione documentale a una trasparenza digitale, strutturata e misurabile.
La pubblicazione dei dati non deve più essere considerata solo come caricamento di documenti, ma come costruzione di un patrimonio informativo accessibile, confrontabile e riutilizzabile, coerente con gli standard ANAC e con l’evoluzione della Pubblica Amministrazione digitale.
Le attestazioni OIV 2026 confermano l’importanza di pubblicare dati completi, aggiornati, verificabili e facilmente consultabili.
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