Il quadro normativo vigente in materia di whistleblowing, istituito dalla legge n.190/2012, è stato meglio delineato dalla legge del 30 novembre 2017, n. 179 che ha rafforzato la garanzia di tutela da parte dell’ordinamento per i lavoratori dipendenti che effettuano segnalazioni di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.
Protezione che è stata ribadita sia dalle Linee Guida ANAC approvate in via preliminare il 23 luglio 2019 che dalla Direttiva del Parlamento Europeo del 23 ottobre 2019, avendo annoverato la tutela del segnalante come assoluta priorità e favorendo così una progressiva convergenza tra settore pubblico e privato.
In particolare, la legge 6.11.2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", introduce, per la prima volta in Italia, una norma specificamente diretta alla regolamentazione del whistleblowing nell’ambito del pubblico impiego.
Precisamente l’art. 1, comma 51, legge n. 190/2012, interviene sul D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", introducendo l’articolo 54-bis, intitolato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti".
Nei quattro commi di questo nuovo articolo, è pertanto prevista una protezione per il lavoratore – dipendente pubblico - che abbia segnalato la commissione di un reato ad alcuni soggetti preposti contro le ritorsioni da parte di colleghi o superiori (whistleblowing).
Successivamente, l'ANAC con la Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 ha emesso le “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)” con l'intento di fornire una interpretazione dell'apparato normativo.
Poi la Legge 30 novembre 2017, n. 179 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" ha modificato l'articolo 54-bis del DLgs 165/2001. Nell’ambito del procedimento penale, la segnalazione è coperta nei modi e nei termini di cui all’articolo 329 del codice di procedura penale. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
Il 23 luglio 2019 l’ANAC ha approvato in via preliminare e posto in consultazione pubblica fino al successivo 15 settembre, lo schema di “Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)”
L'ANAC ha stabilito che "l’adozione delle iniziative necessarie deve essere prevista nell’ambito del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) come intervento da realizzare con tempestività".
L’ANAC esplicita gli obiettivi che devono essere necessariamente raggiunti:
- tutelare la riservatezza dell’identità del dipendente che effettua la segnalazione;
- tutelare il soggetto che gestisce le segnalazioni da pressioni e discriminazioni, dirette e indirette;
- tutelare la riservatezza del contenuto della segnalazione nonché l’identità di eventuali soggetti segnalati;
- consentire al segnalante, attraverso appositi strumenti informatici, di verificare lo stato di avanzamento dell’istruttoria;
- identificare correttamente il segnalante acquisendone, oltre all’identità, anche la qualifica e il ruolo;
- separare i dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione, prevedendo l’adozione di codici sostitutivi dei dati identificativi, in modo che la segnalazione possa essere processata in modalità anonima e rendere possibile la successiva associazione della segnalazione con l’identità del segnalante nei soli casi in cui ciò sia strettamente necessario;
- attuare modalità di audit degli accessi al sistema, la cui consultazione deve essere riservata esclusivamente ai soggetti che ne hanno diritto;
- politiche di tutela della riservatezza attraverso strumenti informatici (disaccoppiamento dei dati del segnalante rispetto alle informazioni relative alla segnalazione, crittografia dei dati e dei documenti allegati).
Nel dicembre 2019 è poi intervenuto il Garante Privacy che, con il parere sullo schema di "Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)", ha fornito delle ulteriori precisazioni in merito ad interventi tecnici ed organizzativi necessari ad assicurare il rispetto dei principi della privacy.
In particolare ha osservato come sia necessario circoscrivere le condotte segnalabili al fine di evitare l’illecito trattamento dei dati da parte di uffici non competenti:
- consentendo al solo RPCT la possibilità di associare l'identità del whistleblower alla segnalazione presentata;
- garantendo che il segnalante non riceva notifiche sullo stato della pratica riconducibili alla segnalazione da lui effettuata;
- affidandosi esclusivamente a protocolli sicuri per la trasmissione dei dati.
Infine l'ANAC, con il nuovo Regolamento in vigore dal 03 settembre 2020 ha previsto l'avvio di un procedimento sanzionatorio a seguito di accertamento dell'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni, come previsto dall'art. 54-bis, co.6 del d.lgs. 165/2001.
E' dunque sanzionabile il mancato ricorso a strumenti che, gestendo in via informatizzata le segnalazioni, garantiscano la riservatezza dell'identità del segnalante e del contenuto delle segnalazioni, elementi imprescindibili per l'Autorità.