Amministrazione Trasparente e obblighi di pubblicazione: dall'ANAC nuove indicazioni specifiche

11 Dicembre 2020

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Con le delibere n.1047 e n.1054 l’Autorità fornisce indicazioni circa gli obblighi di pubblicazione relativi ai dati sui compensi concernenti gli incentivi tecnici di cui all'art. 113, d.lgs. 50/2016, al personale dipendente e sulla Interpretazione della locuzione "enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione" e di "svolgimento di attività professionali" di cui all'art. 15, co.1, lett. c) del d.lgs. 33/2013.
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Con riferimento al primo punto, non sussistendo un obbligo di pubblicazione vigente ai sensi del dlgs 33/2013 delle determine dirigenziali di liquidazione degli incentivi tecnici di cui all’art. 113 del d.lgs. 50/2016 al dipendente delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, si ritiene che i dati contenuti nelle predette determinazioni possano essere pubblicati nella sotto-sezione “Personale - “Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti” della sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 18 del d.lgs. 33/2013, poiché le somme sono liquidate a fronte di incarichi attribuiti al personale dipendente dell’amministrazione.
Gli incentivi per funzioni tecniche sono previsti dall’art. 113 del Codice dei contratti pubblici.
In particolare, il comma 2 stabilisce che le amministrazioni aggiudicatrici negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti, destinino ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2%, modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara, per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti esclusivamente per le attività di: 

  • programmazione della spesa per investimenti; 
  • valutazione preventiva dei progetti;
  • predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici; 
  • RUP; 
  • direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
     

Relativamente al secondo punto, l’ANAC con la delibera n.1054 intende fornire un chiarimento sulla locuzione “enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali” di cui all’art.15, co.1, lett. C) del dlgs 33/2013 rispetto alla pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti a consulenti e collaboratori.
In particolare, si specifica quanto segue:

  • per “ente regolato dalla pubblica amministrazione” si intende l’ente sul quale il soggetto pubblico esplica poteri che incidono sullo svolgimento dell’attività principale, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione; 
  • per “ente finanziato da una pubblica amministrazione” si intende l’ente la cui attività è finanziata attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici, purché i finanziamenti abbiano le caratteristiche della rilevanza economica e della continuità/stabilità temporale;
  • per quanto concerne l’individuazione dei dati da pubblicare, ai fini del citato art. 15, co.1, lett. c), si ritiene sufficiente l’indicazione della carica o dell’incarico ricoperto e la denominazione dell’ente privato;
  • le amministrazioni sono tenute a pubblicare i dati relativi allo svolgimento delle cariche e degli incarichi in enti di diritto privato che sono regolati o finanziati non solo dalla stessa amministrazione che conferisce l’incarico, ma anche da ogni altra amministrazione pubblica;
  • per quanto riguarda il periodo temporale a cui fare riferimento per l’individuazione delle cariche e degli incarichi da pubblicare, occorre considerare quelli in corso o svolti in un periodo di tempo delimitato antecedente il conferimento dell’incarico. Tale periodo può essere parametrato al periodo di raffreddamento di due anni previsto nel d.lgs. 39/2013. Con riferimento alle fattispecie di inconferibilità di cui agli artt. 4 e 5 del medesimo decreto. Ciò in quanto, tale arco temporale è stato ritenuto dal legislatore idoneo ad evitare che l’attività del titolare dell’incarico o della carica possa essere condizionata dalla provenienza da un ente di diritto privato regolato o finanziato da una p.a.;
  • quanto ai dati da pubblicare sull’attività professionale, si ritiene che, in relazione allo scopo della norma, siano da rendere, almeno, le informazioni relative al settore e alle materie che costituiscono l’oggetto principale dell’attività professionale svolta nei confronti sia di soggetti pubblici sia di soggetti privati e l’indicazione della tipologia di tali soggetti. Ciò al fine di consentire all’amministrazione ogni opportuna valutazione in ordine a eventuali situazioni di conflitti di interesse, alla luce dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrazione che devono essere rispettati anche nell’espletamento di un incarico in favore della pubblica amministrazione.

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